Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

MONTE ROBERTO

Provincia di Ancona

TITOLO I - CARATTERI DEL PIANO

Capo 3 - Parametri, destinazioni d’uso e categorie di intervento 

Articolo 7

DESTINAZIONI D’USO

Il Piano stabilisce le destinazioni d’uso ammesse nelle singole zone e sottozone urbanistiche.

Le destinazioni d’uso dei suoli e degli edifici devono essere indicate sia nei progetti edilizi, sia nei piani urbanistici attuativi.

Qualunque cambiamento delle destinazioni d’uso, rispetto al progetto edilizio concessionato o al piano urbanistico approvato, è subordinato all’approvazione di una variante.

            In adeguamento alle disposizioni della L.R. n. 26/1999 e successive modifiche, l’insediamento nel territorio comunale di strutture di vendita, sia all’ingrosso sia al dettaglio, è consentito, fatte salve le specifiche norme per ciascuna zona e sottozona urbanistica, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

·        Strutture di vicinato, con superficie di vendita ≤ 150 mq, sono ammesse in tutte le zone urbanistiche, fatte salve le specifiche disposizioni di ciascuna sottozona.

·        Medie strutture inferiori, con superficie di vendita 151 ≤ 600 mq, sono ammesse nelle zone urbanistiche B, C, D, escluse le sottozone D4, D5, D6, D7 e D8, e nella sottozona F4.

·        Medie strutture superiori, con superficie di vendita 601 ≤ 1500 mq, sono ammesse nella zona urbanistica D, escluse le sottozone D4, D5, D6, D7 e D8, e nelle sottozone B6.1 e F4.

·        Grandi strutture inferiori, con superficie di vendita 1501 ≤ 3500 mq, sono ammesse nella zona urbanistica D, escluse le sottozone D4, D5, D6, D7 e D8, e nella sottozona B6.

·        Grandi strutture superiori, con superficie di vendita > 3500 mq:

-        del settore alimentare o misto, sono ammesse nella sottozona D2;

-        del settore non alimentare, sono ammesse nella zona urbanistica D, escluse le sottozone D4, D5, D6, D7 e D8.

Nelle zone e sottozone urbanistiche in cui è prevista l’attuazione indiretta, la quota delle attività commerciali da realizzare, se ammesse, deve essere determinata in sede di approvazione del piano urbanistico attuativo.

Nelle zone e sottozone urbanistiche in cui è prevista l’attuazione diretta, l'insediamento di attività commerciali è ammesso solo previa dimostrazione dell'autonomo soddisfacimento dello standard di parcheggi, ai sensi dell’art. 7 L.R. n. 26/1999 e successive modifiche, e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 8 Dotazioni minime di parcheggi.

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