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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO 3 LA GESTIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO CAPO 3.1 TERRITORIO EXTRAURBANO Art. 37 E.O.1 Fasce della continuità naturalistica, contigua ai corsi d’acqua, a tutela orientataLa categoria costitutiva che, in prevalenza, configura queste zone è la Fascia della continuità naturalistica individuata dal PTC, laddove non coincidente con gli ambiti a tutela integrale dei corsi d’acqua. In queste aree è fondamentale la riorganizzazione della rete costituita dal sistema degli elementi diffusi del paesaggio agrario; per questo gli interventi per il recupero ed il ripristino degli elementi vegetali diffusi hanno carattere prioritario. Sono comunque da consentire gli interventi specifici per l’esercizio dell’attività agricola, fatta eccezione per gli allevamenti zootecnici di tipo industriale, i lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami, insediamenti per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali. In queste zone si applica la normativa regionale sul territorio agricolo [l.r. 13/90 Norme edilizie per il territorio agricolo, sue successive modificazioni nonché norme regionali collegate (disciplina del turismo rurale, ecc…)]; il subentro di nuove normative regionali in materia non costituisce variante di Piano e trova immediata applicazione nella disciplina normativa delle presenti NTA. Alla disciplina sopra citata si applicano, comunque, le limitazioni di seguito elencate, in relazione alla tutela orientata che vige su queste aree. In relazione all’art. 3 della l.r. 13/90, non sono consentiti gli interventi di seguito elencati: Þ I seguenti e specifici interventi edificatori di nuovo insediamento, relativi alle attrezzature: - silos, ad eccezione di quelli aventi altezza massima pari alle strutture aziendali esistenti nel fondo al momento dell’adozione del Piano, da realizzarsi, comunque, con trattamenti delle superfici a vista idonei all’inserimento paesistico; - lagoni di accumulo, anche per la raccolta dei liquami di origine zootecnica; gli stessi sono invece consentiti nel caso in cui le Autorità Sanitarie competenti, sulla base delle normative vigenti, ne facciano esplicita richiesta; - serre; - edifici per industrie forestali; Þ l’abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente ivi comprese le testimonianze di particolari tecniche agricolo‑produttive e storiche, tranne le essenze infestanti e le piantate di tipo produttivo‑industriale; resta salvo quanto regolamentato dalle LL.RR. n. 8/87 e n. 34/87 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalle normative silvicolturali vigenti; Þ l’inizio delle nuove attività estrattive; Þ la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali; Þ i movimenti di terra, che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale; Þ le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, fatte salve le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e captazioni d’acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all’attraversamento sia viarie che impiantistiche; Sono fatte salve le opere relative ai progetti di recupero ambientale. Categorie d’uso ammesse: US e AG con le limitazioni di cui sopra; t3; R (sulla categoria R sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 31 l.n.457/78, inoltre sono consentiti il cambio d’uso ed il frazionamento).
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