Piano Regolatore Generale

(IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.)

Norme Tecniche di Attuazione

Comune di

ROSORA

Provincia di Ancona

TITOLO 3 LA GESTIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO

CAPO 3.1 TERRITORIO EXTRAURBANO

Art.38 E.O.2 Unità di paesaggio con dominante storico-ambientale a tutela orientata (Paesaggio agrario di interesse storico‑ambientale, Nuclei storici e bacini spaziali di percezione, Crinali)

Le categorie costitutive che, in prevalenza, configurano queste zone sono le seguenti:

ü  Paesaggio agrario di interesse storico‑ambientale

ü  Nuclei storici e bacini spaziali di percezione

ü  Crinali

In queste zone si applica la normativa regionale sul territorio agricolo [l.r. 13/90 Norme edilizie per il territorio agricolo, sue successive modificazioni nonché norme regionali collegate (disciplina del turismo rurale, ecc…)]; il subentro di nuove normative regionali in materia non costituisce variante di Piano e trova immediata applicazione nella disciplina normativa delle presenti NTA.

Alla disciplina sopra citata si applicano, comunque, le limitazioni di seguito elencate, in relazione alla tutela orientata che vige su queste aree.

In relazione all’art. 3 della l.r. 13/90, non sono consentiti gli interventi di seguito elencati:

Þ  I seguenti e specifici interventi edificatori di nuovo insediamento, relativi alle attrezzature:

- silos, ad eccezione di quelli aventi altezza massima pari alle strutture aziendali esistenti nel fondo al momento dell’adozione del Piano, da realizzarsi, comunque, con trattamenti delle superfici a vista idonei all’inserimento paesistico;

- lagoni di accumulo, anche per la raccolta dei liquami di origine zootecnica; gli stessi sono invece consentiti nel caso in cui le Autorità Sanitarie competenti, sulla base delle normative vigenti, ne facciano esplicita richiesta;

- serre;

- edifici per industrie forestali;

Þ  l’abbattimento della vegetazione arbustiva e di alto fusto esistente ivi comprese le testimonianze di particolari tecniche agricolo‑produttive e storiche, tranne le essen­ze infestanti e le piantate di tipo produttivo‑industriale; resta salvo quanto regolamentato dalle LL.RR. n. 8/87 e n. 34/87 e successive integrazioni e modificazioni, nonché dalle normative silvicolturali vigenti;

Þ  l’inizio delle nuove attività estrattive;

Þ  la realizzazione di depositi e di stoccaggi di materiali non agricoli, salvo i casi di interventi compresi nei recuperi ambientali;

Þ  i movimenti di terra, che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo che per le opere relative ai progetti di recupero ambientale;

Þ  le opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra, fatte salve le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e captazioni d’acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all’attraversamento sia viarie che impiantistiche;

Sono fatte salve le opere relative ai progetti di recupero ambientale.

Categorie d’uso ammesse: US e AG con le limitazioni di cui sopra; t3; R (sulla categoria R sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 31 l.n.457/78, inoltre sono consentiti il cambio d’uso ed il frazionamento).

 

 

INDICE DELLE NORME

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