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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO 4 L’ATTUAZIONE DEL PIANO CAPO 4.2 L’ATTUAZIONE INDIRETTA art. 64 gli standardsNegli strumenti urbanistici attuativi riguardanti zone di nuovo insediamento, ai sensi della normativa nazionale e regionale, deve essere previsto e garantito un quadro complessivo di attrezzature e di impianti di interesse generale, così come di seguito descritto ai punti 64.1 e 64.2. Si specifica che le accezioni "edifici o impianti di pubblico interesse" vanno interpretate secondo i criteri appresso indicati. ü Sono edifici ed impianti pubblici quelli appartenenti ad enti pubblici e destinati a finalità di carattere pubblico: ad es. le sedi dei Ministeri, Regioni, Comuni, le caserme, le scuole, gli ospedali, i musei, le chiese, i mercati, le università ecc. ü Per edifici ed impianti di interesse pubblico debbono intendersi quelli che, indipendentemente dalla qualità dei soggetti che li realizzano - enti pubblici o privati - siano destinati a finalità di carattere generale, sotto l'aspetto economico, culturale, industriale, igienico, religioso ecc.: es. conventi, poliambulatori, alberghi, biblioteche, teatri, ecc. Va precisato che tali edifici ed impianti possono ottenere eventuali deroghe sempre che ricorrano le altre condizioni richieste dalle specifiche norme che costituiscono la fonte dei poteri di deroga. Restano salve le norme speciali che prevedono la concessione di deroghe, come ad esempio quelle in materia di altezza degli alberghi e di edilizia antisismica. Gli standards, così come individuati e definiti nella loro forma e quantità dal Piano Attuativo, dovranno essere ceduti, a titolo gratuito, al Comune; ciò fatte salve diverse determinazioni contenute nel Piano Attuativo. In tal senso, per attuare la monetizzazione degli standards si dovrà fare riferimento alle apposite disposizioni regolamentari approvate dall’Amministrazione Comunale. 64.1 standards per insediamenti residenziali Per gli insediamenti residenziali debbono essere fissate dotazioni in misura tale da assicurare per ogni abitante da insediare la dotazione minima, inderogabile, di mq. 21 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie. Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato: a) mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; b) mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre; c) mq.12 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade (almeno 3 mq non vanno computati nelle aree destinate ad attrezzature sportive). d) mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dalla 122/90); tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli. Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq. di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.). 64.2 standards per insediamenti produttivi Per gli insediamenti produttivi debbono essere fissate dotazioni in misura tale da assicurare: a) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone omogenee D, la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti; b) nei nuovi insediamenti di carattere direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli previsti all'art.41 sexies della legge 1150/42); tale quantità, per le zone omogenee A e B è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative; c) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale si faccia riferimento a quanto prescritto all’art.8.3 |
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