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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO XVII - USO DI SUOLO, SPAZI E SERVIZI PUBBLICIArt.
101 1.
Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in
danno dei vicini, il Sindaco può autorizzare dietro pagamento della
relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune,
caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti nello
spazio pubblico.
2.
Tali tende sono di norma vietate nelle strade prive di marciapiede tranne
che non siano di esclusivo uso pedonale o lo consenta la particolare
conformazione della viabilità.
3.
Nelle strade fornite di marciapiede l'aggetto di tali tende deve, di
regola, essere inferiore di 50 cm. della larghezza del marciapiede.
4.
Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere
situati ad altezza inferiore a ml. 2,20 dal suolo.
5.
Per immobili di interesse archeologico o storico o artistico il rilascio
dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta della competente
soprintendenza.
6.
L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata
quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite. |
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