Regolamento Edilizio Comunale

Comune di

ROSORA

Provincia di Ancona

   

TITOLO IV - COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 

Art. 15
Composizione della commissione edilizia
 

1. La commissione edilizia, salve le integrazioni di cui al successivo articolo 16, è composta:

a) dal Sindaco o da un assessore da lui delegato, che la presiede;

b) dal medico designato dalla USL;

c) dal comandante del corpo provinciale dei Vigili del Fuoco o da un suo delegato;

d) da 9 esperti nominati dal Consiglio comunale nel modo seguente:

d1) un architetto scelto tra una terna proposta dal relativo ordine professionale;

d2) un ingegnere scelto tra una terna proposta dal relativo ordine professionale;

d3) un geometra scelto tra una terna proposta dal relativo collegio;

d4) un perito industriale scelto tra una terna proposta dal relativo collegio;

d5) un geologo scelto tra una terna proposta dal relativo ordine competente per territorio;

d6) due componenti di comprovata esperienza di cui uno in materia di beni naturali ed ambientali e uno in materia di beni storico-culturali, anche ai fini previsti dalla L.R. 21 agosto 1984, n. 24;

d7) due esperti di nomina consiliare di cui uno indicato dalla minoranza [1].

 

2. Esercita le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ufficio tecnico comunale o, in sua assenza o impedimento, un funzionario designato dal Sindaco.

 

3. Per i componenti della commissione edilizia valgono le norme di incompatibilità previste per gli assessori comunali. I membri elettivi della commissione edilizia non possono essere funzionari di organi statali o regionali ai quali competono, in base alle norme vigenti, funzioni di controllo preventivo o successivo sull'attività urbanistico-edilizia del Comune.

 

4. I membri elettivi durano in carica quanto il Consiglio Comunale che li ha designati e comunque sino alla nomina dei nuovi membri da parte del Consiglio Comunale subentrante. Sono considerati dimissionari i membri assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.

 

5. I membri elettivi non sono eleggibili per due mandati successivi.


[1] Lettera così sostituita dall'art. 1, Reg. 12 maggio 1993, n. 34.

INDICE DEL REGOLAMENTO

    Informatizzazione a cura di: