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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO IV - COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALEArt.
15 1.
La commissione edilizia, salve le integrazioni di cui al successivo
articolo 16, è composta: a)
dal Sindaco o da un assessore da lui delegato, che la presiede; b)
dal medico designato dalla USL; c)
dal comandante del corpo provinciale dei Vigili del Fuoco o da un suo
delegato; d)
da 9 esperti nominati dal Consiglio comunale nel modo seguente: d1)
un architetto scelto tra una terna proposta dal relativo ordine
professionale; d2)
un ingegnere scelto tra una terna proposta dal relativo ordine
professionale; d3)
un geometra scelto tra una terna proposta dal relativo collegio; d4)
un perito industriale scelto tra una terna proposta dal relativo collegio; d5)
un geologo scelto tra una terna proposta dal relativo ordine competente
per territorio; d6)
due componenti di comprovata esperienza di cui uno in materia di beni
naturali ed ambientali e uno in materia di beni storico-culturali, anche
ai fini previsti dalla L.R. 21 agosto 1984, n. 24; d7)
due esperti di nomina consiliare di cui uno indicato dalla minoranza [1].
2. Esercita le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ufficio tecnico comunale o, in sua assenza o impedimento, un funzionario designato dal Sindaco.
3.
Per i componenti della commissione edilizia valgono le norme di
incompatibilità previste per gli assessori comunali. I membri elettivi
della commissione edilizia non possono essere funzionari di organi statali
o regionali ai quali competono, in base alle norme vigenti, funzioni di
controllo preventivo o successivo sull'attività urbanistico-edilizia del
Comune.
4.
I membri elettivi durano in carica quanto il Consiglio Comunale che li ha
designati e comunque sino alla nomina dei nuovi membri da parte del
Consiglio Comunale subentrante. Sono considerati dimissionari i membri
assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo.
5.
I membri elettivi non sono eleggibili per due mandati successivi. [1] Lettera così sostituita dall'art. 1, Reg. 12 maggio 1993, n. 34. |
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