|
Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO VI - RILASCIO DELLA CONCESSIONEArt.
28 1.
Il Sindaco, sentita la commissione edilizia, comunica al richiedente le
proprie determinazioni sulla domanda di concessione entro il termine di
sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.
2.
Il richiedente, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di accoglimento della domanda, a mezzo messo notificatore o
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è tenuto a provvedere al
ritiro dell'atto di concessione, dopo aver assolto agli obblighi previsti
dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. Il mancato ritiro
dell'atto di concessione nel termine di sessanta giorni produce la
decadenza dalla concessione ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 26 aprile
1979, n. 18.
3.
Alla concessione è allegata una copia del progetto con l'attestazione
della avvenuta approvazione e una copia dell'eventuale convenzione
stipulata con il Comune nei casi previsti dalla legge o dal presente
regolamento.
4.
Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data pubblicità mediante
affissione all'albo pretorio per un periodo di giorni quindici.
5.
Chiunque ha facoltà di prendere visione presso gli uffici comunali della
concessione edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il
rilascio della concessione stessa in quanto in contrasto con le leggi, i
regolamenti e le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.
6.
In caso di diniego della concessione, il Sindaco deve comunicare al
richiedente le proprie determinazioni motivate nel termine di cui al comma
1. |
Informatizzazione a cura di: