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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO VI - RILASCIO DELLA CONCESSIONEArt.
29 1.
Ai sensi dell'articolo 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, fino al 31 dicembre 1987
e successive proroghe ai sensi di legge, la domanda di concessione ad
edificare si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla
presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato
comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio. In
tal caso, il richiedente può dar corso ai lavori dando la comunicazione
al Sindaco del loro inizio, a mezzo di lettera raccomandata, previa
corresponsione al Comune degli oneri dovuti ai sensi della legge 28
gennaio 1977, n. 10, calcolati in via provvisoria dal richiedente medesimo
e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi comunali.
2.
Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano per gli
interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni
o al recupero del patrimonio edilizio esistente, da attuare su aree dotate
di strumenti urbanistici attuativi vigenti ed approvati non anteriormente
all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché quando la
concessione o autorizzazione è atto dovuto in forza degli strumenti
urbanistici vigenti e approvati non anteriormente alla predetta data.
3.
Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del
titolo che abilita alla costruzione di opere previste negli elaborati
progettuali, tiene luogo della concessione una copia dell'istanza
presentata al Comune per ottenere l'esplicito atto di assenso da cui
risulti la data di presentazione dell'istanza medesima. |
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