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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO VI - RILASCIO DELLA CONCESSIONEArt.
33 1.
Il termine dell'inizio dei lavori oggetto di concessione non può essere
superiore ad un anno dal rilascio della concessione stessa, intendendo per
inizio dei lavori l'avvio della realizzazione delle opere previste dalla
concessione; i semplici movimenti di terra e/o le sole opere provvisionali
di cantiere non costituiscono inizio dei lavori.
2.
Qualora, entro tale termine, i lavori non siano iniziati, l'interessato
dovrà presentare, prima della scadenza di detto termine, istanza diretta
ad ottenere il rinnovo della concessione.
3.
Il rinnovo è consentito purché non in contrasto con sopravvenute
variazioni agli strumenti urbanistici o norme di legge o di regolamento e
sempre che non risultino scaduti i termini previsti dal programma
pluriennale di attuazione, ove vigente, ai sensi della L.R. 26 aprile
1979, n. 18 e della L.R. 9 dicembre 1982, n. 41.
4.
Il rinnovo della concessione non è sottoposto a contributo concessorio,
anche se l'originaria concessione sia stata rilasciata in regime agevolato
a norma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
5.
Il termine di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere abitabile o
agibile, a pena di decadenza della concessione, non può essere superiore
a tre anni dalla data di inizio dei lavori.
6.
Detto termine di ultimazione, su istanza del concessionario da presentare
prima della scadenza del termine stesso, può essere prorogato dal Sindaco
con provvedimento motivato, in considerazione: a)
della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche
tecnico-costruttive; b)
di fatti estranei alla volontà del concessionario; c)
di opere fruenti di contributo pubblico, quando il finanziamento sia
previsto in più esercizi finanziari.
7.
L'autorità comunale dispone altresì la decadenza nell'ipotesi prevista
dal penultimo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
modificato dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765. |
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