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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO VI - RILASCIO DELLA CONCESSIONE
Art.
34 1.
La concessione è annullata: a)
quando risulta in contrasto con leggi o altre norme di diritto in materia
urbanistica o edilizia; b)
quando sussistono vizi nel procedimento amministrativo o nei contenuti
dell'atto.
2.
Accertati i motivi che danno luogo all'annullamento, il Sindaco fa
notificare all'interessato l'ordinanza nella quale vengono specificati: a)
la contestazione del fatto e le motivazioni che hanno dato luogo al
provvedimento; b)
la notizia che la concessione edilizia, a suo tempo rilasciata, è stata
annullata; c)
l'ordine di sospendere i lavori ove necessario.
3.
Qualora l'intestatario della concessione edilizia intenda riprendere i
lavori, dovrà rimuovere le cause che hanno dato luogo all'annullamento, e
attendere da parte del Sindaco il rilascio di nuova concessione edilizia
per la ripresa dei lavori.
4.
Ai sensi dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il Sindaco,
ove possibile, procede alla rimozione dei vizi delle procedure
amministrative riguardanti le concessioni annullate. In particolare, la
rimozione dei vizi viene disposta quando le opere realizzate siano
conformi alla normativa vigente al momento del rinnovo.
5.
Per le concessioni assentite a norma dell'articolo 8 del D.L. 23 gennaio
1982, n. 9, convertito (con modificazioni) nella legge 25 marzo 1982, n. 94,
il Sindaco, prima di procedere all'annullamento, deve indicare agli
interessati gli eventuali vizi delle procedure amministrative e gli
elementi progettuali o esecutivi in contrasto con le norme e i regolamenti
vigenti, assegnando un termine per le modifiche richieste, non inferiore a
trenta e non superiore a novanta giorni. |
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