|
Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO VII - ESECUZIONE DEI LAVORIArt.
37 1.
Agli effetti dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come
sostituito dall'articolo 5 bis del D.L. 23 aprile 1985, n. 146, convertito
(con modificazioni) nella legge 21 giugno 1985, n. 298, il titolare della
concessione, il committente e il costruttore sono responsabili della
conformità delle opere alla normativa, alle previsioni degli strumenti
urbanistici, nonché - unitamente al direttore dei lavori - a quelle della
concessione edilizia e alle modalità esecutive stabilite da quest'ultima.
2.
Le eventuali sostituzioni del costruttore e del direttore dei lavori
debbono essere tempestivamente denunciate all'amministrazione comunale dal
richiedente e dagli interessati. I subentranti sono tenuti a sottoscrivere
l'atto di concessione e gli elaborati di progetto, senza di che le
suddette sostituzioni non hanno effetto. In caso di sostituzione del
direttore dei lavori o del costruttore, i lavori devono essere sospesi
fino alle suddette sottoscrizioni dei subentranti.
3.
Il direttore dei lavori non è responsabile, qualora abbia contestato agli
altri soggetti la violazione delle prescrizioni della concessione
edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui
all'articolo 15 della legge n. 47 del 1985, fornendo al Sindaco
contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi
di totale difformità o variazione essenziale rispetto alla concessione,
il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico
contestualmente alla comunicazione resa al Sindaco. In caso contrario, il
Sindaco segnala al Consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la
violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, a norma
dell'articolo 6, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985.
4.
Il progettista, nell'ambito della propria specifica competenza, ha la
responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture
dell'opera e della conformità del progetto alle prescrizioni delle leggi
vigenti e degli strumenti urbanistici.
5.
Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua
competenza, hanno la responsabilità della conformità dell'opera al
progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto
riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.
6.
Il direttore dei lavori, il costruttore e l'assistenza ai lavori hanno in
ogni caso la piena responsabilità della idoneità dei mezzi e dei
provvedimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi
genere che possono provenire dalla esecuzione dei lavori. |
Informatizzazione a cura di: