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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO VII - ESECUZIONE DEI LAVORIArt.
42 1.
È vietato gettare, tanto dai ponti di esercizio che dai tetti o
dall'interno degli edifici, materiali di qualsiasi genere.
2.
I materiali di rifiuto, raccolti in opportuni recipienti o incanalati in
condotti chiusi, potranno essere fatti scendere con le dovute precauzioni
e, se necessario, ammucchiati entro le recinzioni delimitanti il cantiere,
per essere poi trasportati agli scarichi pubblici indicati.
3.
Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere vietato
l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.
4.
Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante
mantenimento della nettezza della pubblica via per tutta l'estensione
della costruzione e le immediate vicinanze.
5.
Il trasporto di materiali utili o di rifiuti, deve essere eseguito in modo
da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade interne
dell'abitato. Qualora ciò non si verifichi, il responsabile del cantiere
è tenuto a provvedere alla immediata rimozione dei materiali dalla strada
pubblica su cui è avvenuto il deposito. |
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