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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO VIII - ABITABILITA' E AGIBILITA'Art.
47 1.
Per il rilascio dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità, il
previsto controllo dell'opera viene effettuato dall'ufficio tecnico
comunale e dal competente servizio della USL entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento della domanda.
2.
Il concessionario, il direttore dei lavori e il costruttore devono essere
avvertiti a mezzo di apposita comunicazione e possono essere presenti al
controllo.
3.
Il Sindaco rilascia l'autorizzazione di abitabilità o agibilità soltanto
quando sia accertata la conformità dell'opera realizzata al progetto
approvato, l'osservanza delle norme di igiene e l'assenza di cause di
insalubrità.
4.
Il Sindaco, nel caso in cui ritenga di non poter concedere
l'autorizzazione di abitabilità o agibilità, deve comunicare al
concessionario il diniego motivato, con la descrizione dei lavori che
devono essere eseguiti entro un termine prefissato, perché possa essere
rilasciata l'autorizzazione, salva l'applicazione delle sanzioni nei casi
previsti dalla legge.
5.
Per i complessi edilizi costituiti da più unità immobiliari, anche se
appartenenti allo stesso proprietario, può farsi luogo al rilascio
dell'autorizzazione di abitabilità con esclusione delle unità
immobiliari realizzate irregolarmente o abusivamente, purché le
irregolarità e abusività siano circoscritte all'unità stessa e non
pregiudichino le condizioni di abitabilità concernenti il complesso
edilizio. |
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