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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI - OPERE, ATTIVITA' ED INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE O AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIAArt.
5 1.
Non sono soggette ad autorizzazione o concessione: a) le opere di manutenzione
ordinaria, purché non interessino edifici vincolati secondo quanto
specificato al precedente articolo
3, comma 1,
lettera a); b) le opere interne alle
costruzioni, escluse quelle interessanti edifici vincolati al sensi delle
leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive
modifiche e integrazioni, che non siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici adottati o approvati, con i regolamenti edilizi e con i
regolamenti d'igiene vigenti, non comportino modifiche della sagoma della
costruzione, dei prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero
delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d'uso delle
costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio
alla statica dell'immobile. Ai fini dell'applicazione della disposizione
contenuta nella presente lettera, non è considerato aumento delle
superfici utili, l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di
parti di esse. Per quanto riguarda gli immobili
compresi nelle zone indicate alla lettera A dell'articolo 2 del D.M. 2
aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n.
97, al fine di garantire la salvaguardia delle originarie caratteristiche
costruttive, salva diversa disciplina degli strumenti urbanistici
attuativi, sono comunque soggette ad autorizzazione le opere interne; c) opere di assoluta urgenza e
di necessità immediata, eseguite su ordinanza del Sindaco, emanata per la
tutela della pubblica incolumità. In mancanza dell'ordinanza del Sindaco,
possono tuttavia essere eseguite, senza preventiva istanza di concessione
o autorizzazione da parte dell'interessato, quelle opere provvisionali di
assoluta urgenza, indispensabili ad evitare imminenti pericoli o danni,
fermo restando l'obbligo di darne successiva ed immediata comunicazione al
Sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di concessione oppure la
domanda di autorizzazione, secondo quanto previsto dal presente
regolamento; d) demolizione di opere abusive
ordinata dal Sindaco in applicazione della legislazione vigente; e) opere temporanee per attività
di ricerca nel sottosuolo, che abbiamo carattere geognostico o siano
eseguite in aree esterne al centro edificato, ai sensi dell'articolo 7,
comma 4, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito (con modificazioni)
nella legge 25 marzo 1982, n. 94; f) opere e installazioni per la
segnaletica stradale, orizzontale e verticale, in applicazione del codice
della strada; g) installazione di condutture
elettriche, telefoniche, antenne televisive; fermo restando che dette
opere sono soggette ad autorizzazione, quando richiedano notevoli opere
murarie, scavi e reinterri; h) opere di sistemazione degli
spazi esterni; fermo restando che dette opere sono soggette ad
autorizzazione, quando comportino opere murarie o consistenti
rimodellamenti del terreno oppure ricadano sotto la disciplina delle leggi
1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e del D.L. 27
giugno 1985, n. 312, convertito (con modificazioni) nella legge 8 agosto
1985, n. 431; i) le opere edilizie di cui
all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, finalizzate alla
eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al Sindaco, contestualmente all'inizio del lavori, una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi e il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-sanitarie vigenti. |
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