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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO XI - VIGILANZA SULL'ATTIVITA' URBANISTICA ED EDILIZIAArt.
57 1.
Il Sindaco esercita la vigilanza sulle attività che comportano
trasformazione urbanistica-edilizia del territorio comunale per
assicurarne la rispondenza alle leggi e regolamenti, alle norme degli
strumenti urbanistici e alle prescrizioni stabilite nella concessione o
autorizzazione, avvalendosi dei funzionari comunali appositamente
autorizzati e dei vigili urbani.
2.
Gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto di accedere ai
cantieri e di eseguire qualsiasi operazione di controllo sulle opere.
3.
Ferme restando le ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 28
febbraio 1985, n. 47, il Sindaco ordina la sospensione del lavori quando: a)
siano violate le leggi, i regolamenti e le prescrizioni degli strumenti
urbanistici; b)
non siano osservate le disposizioni del presente regolamento e le norme,
disposizioni e modalità esecutive indicate nella concessione o
autorizzazione e nei progetti allegati; c)
il direttore dei lavori non abbia assunto l'effettiva direzione, ovvero
non sia stata comunicata al Sindaco la sua sostituzione; d)
la concessione o autorizzazione risulti ottenuta in base a dichiarazioni,
tipi e disegni non corrispondenti al vero; e)
accerti l'effettuazione di lottizzazioni di terreni a scopo edificatorio
senza la prescritta autorizzazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 7,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47. In tal caso, il provvedimento comporta
anche il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse, con atti tra
vivi, qualora sia trascritto nei registri immobiliari.
4.
L'ordine di sospensione ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti
definitivi da assumere e notificare entro quarantacinque giorni
dall'ordine di sospensione.
5.
Qualora il Sindaco sia in possesso degli elementi atti a determinare
l'emanazione del provvedimento definitivo, può emetterlo senza la
preventiva ordinanza di sospensione.
6.
Il Sindaco provvede alla riscossione dei contributi, delle sanzioni
pecuniarie e delle spese, a norma del R.D. 14 aprile 1910 n. 639. |
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