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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI - OPERE, ATTIVITA' ED INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE O AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIAArt.
6 1.
Nei limiti e nelle forme stabiliti dall'articolo 41 quater della legge 17
agosto 1942, n. 1150 e dall'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n.
1357, il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale e munito del
nulla-osta preventivo della Giunta Regionale, ha la facoltà di concedere
deroghe alle disposizioni del regolamento edilizio, nonché alle norme
degli strumenti urbanistici vigenti per edifici ed impianti pubblici o di
interesse pubblico.
2.
Sono escluse dalla concessione in deroga le zone omogenee A di cui
all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 16 aprile 1968, n. 97.
3.
Sono altresì non derogabili le norme relative alle destinazioni di zona,
per le quali sono necessarie specifiche varianti allo strumento
urbanistico.
4.
La facoltà di deroga può essere estesa ad interventi di edilizia
sperimentale da realizzare con finanziamento pubblico. |
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