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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO XII - AREE PERTINENTI - DISTANZE - PARCHEGGIArt.
62 1.
Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle
costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per il
parcheggio privato in misura non inferiore ad 1 metro quadrato ogni 10 mc.
di costruzione ai sensi dell'articolo 41 sexies della legge 17 agosto
1942, n. 1150 cosė come modificato dalla legge n. 122/1989. Deve essere
garantito in ogni caso un posto macchina per ogni alloggio.
2.
In aggiunta alle superfici destinate a parcheggio di cui al comma 1, in
sede di lottizzazione deve essere reperita un'area pari a 1 mq. ogni 40 mc.
di costruzione da destinare a parcheggio pubblico.
3.
Nelle zone produttive a carattere industriale o artigianale, le aree da
destinare a parcheggio pubblico debbono essere almeno pari a mq. 5 ogni
100 mq. di superficie utile lorda (SUL).
4.
Negli insediamenti a carattere commerciale o direzionale, in aggiunta alle
aree di parcheggio di cui al comma 1, l'area di parcheggio pubblico deve
essere pari a 40 mq. ogni 100 mq. di superficie utile lorda (SUL).
5.
Le aree a parcheggio di cui al presente articolo devono essere
convenientemente piantumate con almeno un albero ad alto fusto di essenza
tipica del luogo ogni 25 mq. di superficie.
6.
Prima del rilascio della concessione edilizia, le aree destinate a
parcheggi pubblici, nei casi di intervento edilizio diretto, debbono
essere cedute al Comune a spese del cedente. |
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