|
Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO XIV - DECORO E ARREDO URBANOArt.
68 1.
Le finestre prospicienti su spazi pubblici, aventi il davanzale ad altezza
inferiore a mt. 2,80, se la via o piazza è munita di marciapiede, e a mt.
4,50, se ne è priva, e le chiusure degli accessi da spazi pubblici, non
devono aprirsi all'esterno, né dar luogo ad alcun risvolto o ingombro
rispetto al filo del fabbricato.
2.
I lampioni e le lampade fisse nelle vie o piazze non devono essere
collocati ad altezza inferiore a mt. 3.00, se contenute entro 30 cm.
all'interno del filo del marciapiede, a mt. 4,50 se altrimenti.
3.
Le decorazioni e gli aggetti degli edifici, nonché qualsiasi altra
sovrastruttura o sporgenza compresi entro l'altezza di mt. 2,80 non
possono superare più di 12 cm. il filo del fabbricato. L'eventuale
rivestimento della base dell'edificio o lo zoccolo dello stesso non deve
sporgere oltre i 5 cm.
4.
Al di sopra di 3,50 mt. dal piano del marciapiede o di mt. 4,50 dal piano
stradale, ove il marciapiede non esista, può essere consentita solo per
le nuove edificazioni la costruzione di balconi o terrazzini pensili,
aperti o chiusi (bow windows) sporgenti dal filo del fabbricato non più
di 1/10 della larghezza dello spazio pubblico antistante o comunque mai
oltre i mt. 1,40.
5.
Sono comunque vietati i balconi di qualsiasi forma e dimensione (anche se
bow windows) in strade con larghezza inferiore a mt. 10.
6.
In casi eccezionali, per edifici pubblici e/o privati di particolare
valore estetico, il Sindaco, potrà rilasciare la concessione per
sporgenze maggiori per strutture in aggetto. 7. Sono vietate in ogni caso la costruzione di latrine, condutture di latrine, camini, stufe, canne fumarie e simili sporgenti dai muri a filo stradale. |
Informatizzazione a cura di: