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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO XIV - DECORO E ARREDO URBANOArt.
72 1.
Il restauro e le coloriture delle fronti dei fabbricati esistenti, degli
edifici e dei muri formanti unico complesso architettonico, anche se
appartenenti a proprietari diversi, devono essere eseguiti in modo da non
turbare l'unità e l'armonia del complesso stesso.
2.
Le coloriture parziali degli edifici sono vietate.
3.
Il Sindaco può ordinare il rifacimento dell'intonaco o della
tinteggiatura di prospetti di fabbricati e di muri di cinta, ove lo
richiedano esigenze ambientali o di decoro pubblico, mediante intimazione
ai proprietari, nella quale sia stabilito il termine per l'esecuzione dei
lavori.
4.
Tutto quanto costituisca e completi la decorazione architettonica dei
fabbricati, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere
ornamentale, storico o che abbia valore estetico e interesse storico non
può essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva
autorizzazione del Comune e, se del caso, senza il consenso della
competente soprintendenza.
5.
Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Sindaco può
prescrivere che gli oggetti di cui al comma 4, anche se di proprietà
privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi
prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, nonché predisporre
tutti i rilievi e calchi opportuni nell'interesse della tutela dei beni
culturali. |
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