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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO XV - REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICIArt.
79 1.
Gli edifici devono essere progettati in modo che l'illuminazione dei loro
locali sia adeguata agli impegni visivi richiesti.
2.
L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale, diretta.
3.
Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale indiretta, oppure
artificiale: a)
i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente l'adeguata
illuminazione naturale dei piani di utilizzazione; b)
i locali aperti al pubblico, destinati ad attività commerciali, culturali
e ricreative, nonché i pubblici esercizi; c)
i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di
illuminazione; d)
i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi, gli antibagno; e)
i locali non destinati alla permanenza di persone; f)
gli spazi di cottura; g)
gli spazi destinati al disimpegno ed ai collegamenti orizzontali e
verticali.
4.
Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei solai ed
eventualmente del tetto devono essere dimensionate e posizionate in modo
da permettere l'adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione.
5.
Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei singoli locali
degli alloggi, misurate convenzionalmente al lordo dei telai delle
finestre, non devono avere aree inferiori a 1/8 di quella del piano di
calpestio dei locali medesimi.
6.
La conservazione delle minori superfici trasparenti per gli edifici già
esistenti, ancorché sottoposti ad opere di ristrutturazione, può essere
autorizzata quando la modifica delle aperture non risulti compatibile con
la conservazione delle caratteristiche ambientali del manufatto.
7.
Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli alloggi devono essere
dotate di dispositivi permanenti che consentano la loro schermatura ed il
loro oscuramento. |
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