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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO XV - REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICI
Art. 82 1. È
vietato costruire edifici sul ciglio di dirupi, su terreni di non buona
consistenza, di eterogenea struttura, detritici o franosi e comunque
inclini a scoscendere.
2.
Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare
su terreni di riporto recente, o comunque sciolti, si debbono adottare
accorgimenti tecnici più opportuni per ottenere un solido appoggio delle
fondazioni e comunque nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 21 gennaio
1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1981, n. 37.
3.
Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte con
buoni materiali e con accurata mano d'opera. Nella muratura di pietrame,
qualora lo stesso non presenti piani di posa regolari, la muratura deve
essere interrotta da corsi orizzontali di materiale idoneo.
4.
I muri debbono avere dimensioni tali che il carico unitario di essi
mantenga il giusto rapporto col carico di rottura del materiale più
debole di cui sono costituiti.
5.
Nei piani superiori a quello terreno sono vietate le strutture spingenti
verso i muri perimetrali.
6.
I tetti debbono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta
orizzontale.
7.
In tutti i fabbricati a più piani devono eseguirsi, ad ogni piano, sui
muri perimetrali e su tutti i muri portanti, cordoli di cemento armato.
8.
Le opere murarie, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono
essere sospese nei periodi di gelo nei quali la temperatura si mantenga
per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi.
9.
Nelle strutture di cemento armato debbono essere strettamente osservate le
prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per
l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice e armato.
10.
Per le zone dichiarate sismiche le costruzioni devono rispettare le
disposizioni vigenti in materia. |
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