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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO XVI - REQUISITI SPECIFICI DEGLI IMPIANTI
Art.
85 1.
I pozzi, le vasche e le cisterne e gli altri recipienti destinati ad
accogliere acqua potabile devono essere costruiti a monte di fogne, pozzi
neri, concimaie, bottini, fossi di scolo ecc. e mai, comunque, a distanza
minore di ml. 50 da questi.
2.
I pozzi debbono essere costruiti con una buona muratura, rivestiti
interamente con uno strato di cemento dello spessore di almeno cm. 2 o un
altro materiale impermeabile in modo da impedire comunque le infiltrazioni
di acqua inquinata, superficiale o profonda, dal suolo circostante.
3.
Essi debbono essere sempre chiusi alla bocca mediante apposita torretta in
muratura munita di apposito sportello.
4.
L'attingimento può farsi solamente a mezzo di pompe.
5.
Il terreno circostante, almeno per un raggio di ml. 2 dal perimetro della
torretta, deve essere impermeabilizzato per il sollecito allontanamento
delle acque meteoriche e di stramazzo.
6.
I pozzi, volti alla captazione di acque di falde profonde o per uso non
domestico, devono essere autorizzati. Sono fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive
modificazioni ed integrazioni.
7.
Per i pozzi tubolari saranno di volta in volta date disposizioni dagli
uffici tecnici comunali e dai servizi dell'unità sanitaria locale.
8.
Riguardo alla perforazione di nuovi pozzi che ricadono all'interno delle
zone di rispetto di cui all'articolo 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236,
valgono i divieti in esso previsti. |
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