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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO XVI - REQUISITI SPECIFICI DEGLI IMPIANTIArt.
86 1.
Per insediamento civile s'intende uno o più edifici o installazioni
adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività (alberghiera,
turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di
servizi, nonché ad attività produttive ed attività relative ad imprese
agricole), secondo quanto specificato dall'articolo 2135 del codice civile
e dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690.
2.
Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi
dimensione sono sempre ammessi, purché si osservino i regolamenti
dell'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura.
3.
Le acque meteoriche (acque bianche) devono essere convogliate alle
pubbliche fognature con allacciamento separato e distinto da quello
convogliante le acque nere.
4.
Tutti gli scarichi delle acque nere devono essere convogliati all'innesto
della fognatura per le acque nere.
5.
Per impianto di fognatura s'intende il complesso di canalizzazioni,
generalmente sotterranee, atte ad accogliere ed allontanare i rispettivi
reflui. 6.
Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse devono essere
impermeabili alle penetrazioni di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita
di liquami dal loro interno, nonché essere di materiale resistente alle
azioni di tipo fisico, chimico e biologico eventualmente provocate dalle
acque correnti in esse.
7.
Nel caso che la fognatura sia dotata d'impianto centralizzato per il
trattamento di depurazione, l'autorità che gestisce il servizio pubblico
può vietare l'immissione di quegli scarichi che siano giudicati
incompatibili con la potenzialità dell'impianto e con il tipo di
trattamento previsto.
8.
L'allacciamento deve essere autorizzato dal Sindaco.
9.
Salvo le disposizioni più restrittive o comunque diverse, dettate in
attuazione dell'articolo 14 della legge 10 aprile 1976, n. 319, in mancanza
di fognature, gli scarichi delle acque nere provenienti da insediamenti
civili saranno preventivamente autorizzati dal Sindaco nel rispetto delle
seguenti condizioni: per insediamenti di entità superiore a 50 vani o
5.000 mc. gli scarichi devono essere incanalati in manufatti per la
depurazione, di dimensioni e caratteristiche adeguate all'edificio e agli
elementi specificati nella richiesta di autorizzazione. L'effluente
trattato deve essere recapitato secondo le prescrizioni contenute
nell'autorizzazione.
10.
Le autorità competenti al controllo possono dettare le norme per
garantire i limiti di accettabilità dell'effluente di cui sopra.
11.
In mancanza di fognature, gli scarichi derivanti da insediamenti abitativi
di consistenza non superiore a due unità familiari (8 persone), possono
essere smaltiti sul suolo previo trattamento in fossa settica e nel
rispetto delle disposizioni di cui all'allegato n. 5 della deliberazione
del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del
4 febbraio 1977, recante "Norme tecniche generali di cui alla lettera
b) dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319".
12.
Per scarichi di insediamenti di entità superiore è obbligatorio un
impianto di ossidazione totale. L'effluente depurato può essere smaltito
sul suolo nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, delle norme
igieniche stabilite dalle autorità sanitarie locali e di quelle
eventualmente impartite dalla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge
10 maggio 1976, n. 319.
13.
L'ubicazione delle fosse deve essere esterna ai fabbricati e distante
almeno 1 metro dai muri di fondazione e non meno di 10 metri da qualunque
pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acque potabili.
14.
Pozzi e tubazioni disperdenti devono farsi a norma di legge.
15.
Possono essere usati i pozzi neri solo per abitazioni o locali in cui non
vi sia distribuzione idrica interna, con dotazione non superiore a 30-40
litri giornalieri procapite, e quindi con esclusione degli scarichi di
lavabi e bagni, di cucine e lavanderie.
16.
I pozzi neri dovranno essere costruiti con caratteristiche tali da
assicurare una perfetta tenuta delle pareti e del fondo, onde proteggere
il terreno circostante da infiltrazioni, nonché rendere agevole
l'immissione degli scarichi e lo svuotamento periodico; devono inoltre
essere interrati all'esterno dei fabbricati, a distanza di almeno 1 metro
dai muri di fondazione e di almeno 50 metri da condotte, pozzi o serbatoi
per acqua potabile. 17.
Le dimensioni del pozzo nero dovranno essere tali da assicurare una
capacità di 300-400 litri per utente, per un numero di utenti non
superiore a 18-20 persone.
18.
In tutti i manufatti destinati alla depurazione i liquami trattati devono
essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni,
con esclusione di immissioni di acque meteoriche.
19.
Vasche settiche di tipo tradizionale non sono accettabili per nuove
installazioni; possono consentirsi solo se già ubicate in manufatti
esistenti: l'amministrazione comunale stabilirà un programma di
ammodernamento o sostituzione degli eventuali impianti che non fossero
rispondenti alle caratteristiche descritte all'allegato 5 delle «Disposizioni
del Ministero dei Lavori Pubblici - Comitato dei ministri per la tutela
delle acque dall'inquinamento».
20.
Nelle zone senza fognatura, le acque meteoriche devono essere convogliate,
allontanate dall'edificio e incanalate in colatoi o corsi d'acqua, così
da evitare l'impaludamento o danni, anche alle proprietà circostanti. 21.
Fosse settiche e pozzi neri devono essere periodicamente svuotati, con le
modalità descritte nei regolamenti e leggi vigenti.
22.
Riguardo alle modalità di recapito delle acque di scarico nere e di
quelle meteoriche in ricettori diversi dalla fognatura pubblica sono fatti
salvi nelle zone di rispetto di cui all'articolo 6 del D.P.R. 24 maggio
1988, n. 236 i divieti in esso contenuti. |
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