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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO XVI - REQUISITI SPECIFICI DEGLI IMPIANTIArt.
87 1.
Per insediamenti produttivi s'intendono uno o più edifici o installazioni
nei quali si svolgono prevalentemente, con caratteri di stabilità e
permanenza, attività di produzione di beni secondo quanto stabilito dalla
legge 8 ottobre 1976, n. 690.
2.
Fanno eccezione gli impianti e manufatti ove si svolgono attività di
lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti derivanti
esclusivamente dalla conduzione delle aziende stesse nel normale esercizio
dell'agricoltura.
3.
Gli scarichi degli insediamenti produttivi sono soggetti alle disposizioni
contenute negli articoli 12 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e
negli articoli 15 e 16 della legge n. 650 del 1979.
4.
Le opere da realizzare per l'attuazione dei programmi di disinquinamento
sono considerate opere di manutenzione straordinaria e, pertanto,
assoggettate ad autorizzazione.
5.
L'autorità competente al controllo è autorizzata ad effettuare tutte le
ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che
danno luogo alla formazione degli scarichi.
5-bis.
Le opere strettamente necessarie nelle strutture produttive esistenti per
l'abbattimento dei fumi e sostanze nocive non sono computate ai fini della
volumetria delle distanze dai confini e delle altezze. [1] [1] Comma aggiunto dall'art. 5, Reg. 14 novembre 1990, n. 28. |
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