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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO XVI - REQUISITI SPECIFICI DEGLI IMPIANTIArt.
89 1.
Le condutture verticali di scarico e le condutture interrate delle acque
luride devono essere di materiale resistente ed impermeabile con giunture
a perfetta tenuta e devono essere di numero ed ampiezza sufficiente per
ricevere e convogliare le acque suddette fino alla pubblica fognatura.
2.
Nel caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente si
potrà derogare da queste disposizioni solo quando non possono essere
tecnicamente risolte; la soluzione ai problemi dell'igienicità del
collegamento tra tubi di scarico delle acque provenienti dai cessi con
quelli delle altre acque reflue, deve essere allora garantita, ponendo in
opera soluzioni alternative dotate di adeguati impianti di sifone,
pozzetti anti-odore, ecc.
3.
Le "calate" delle acque di rifiuto devono, di norma, venire
poste in opera entro cassette d'isolamento nella muratura, essere
prolungate in alto sopra la copertura dell'edificio ed avere l'estremità
superiore provvista di mitra o cappello di ventilazione e di reticella
contro gli insetti.
4.
Le condutture interrate delle acque luride devono essere provviste di
pozzetti d'ispezione nei punti in cui si verifica un cambiamento di
direzione o di livello o la confluenza di più condutture.
5.
Nelle località servite da pubblica fognatura priva d'impianto depurativo
terminale, le «calate» delle acque devono collegarsi in basso,
direttamente o mediante un breve tubo di raccordo, alla prima camera d'una
fossa settica pluricamerale; le «calate» delle acque reflue devono
immettersi in idonei pozzetti d'ispezione a sifone, i quali devono, a loro
volta, collegarsi mediante condutture interrate alla seconda camera della
fossa settica, che serve alla chiarificazione delle acque nere; le
condutture interrate, che convogliano gli affluenti delle fosse settiche,
devono collegarsi entro i limiti interni della proprietà privata; la
confluenza delle acque luride con quelle piovane sarà consentita, di
norma, solo a livello del citato pozzetto finale, purché la pubblica
fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione, separata per acque
piovane ed acque luride.
6.
Nelle località sprovviste di pubblica fognatura tutte le
"calate" delle acque luride devono terminare in basso in sifoni
a chiusura idraulica, muniti di bocchetto d'ispezione o in pozzetti
interruttori a chiusura idraulica ispezionabili; tali sifoni o pozzetti
devono collegarsi mediante condutture interrate ad un impianto di
depurazione; la confluenza delle acque piovane e delle acque luride sarà
consentita solo a valle dell'impianto di depurazione; la destinazione
finale delle acque luride depurate, come di quelle piovane, dovrà essere
approvata dal competente servizio dell'unità sanitaria locale e
dall'ufficio tecnico comunale.
7.
Nelle località servite da pubblica fognatura fornita d'impianto
depurativo terminale, le "calate" delle acque luride verranno
collegate alla pubblica fognatura secondo le istruzioni, di volta in
volta, impartite dal servizio competente dell'unità sanitaria locale e
dall'ufficio tecnico comunale. 8.
Sono fatte salve le diverse prescrizioni e regolamentazioni circa le
modalità di recapito e smaltimento delle acque reflue e meteoriche
derivanti dagli insediamenti produttivi nella pubblica fognatura previste
dai regolamenti comunali di fognatura e depurazione di cui agli articoli
12 e 13 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed
integrazioni. |
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