|
Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO XVI - REQUISITI SPECIFICI DEGLI IMPIANTIArt.
91 1.
Non sono ammesse concimaie all'interno dei centri abitati del Comune.
2.
Le concimaie devono essere costruite in conformitā alle prescrizioni del
R.D. 1 dicembre 1930, n. 1682, modificato dalla legge 25 giugno 1931, n. 925
e dagli articoli 233 e seguenti del T.U. 27 luglio 1934, n. 1265 e da
quanto di volta in volta č disposto dall'autoritā competente.
3.
Le concimaie devono distare, dai pozzi, acquedotti o serbatoi come da
qualunque abitazione almeno ml. 30. Sono fatti salvi i divieti di cui
all'articolo 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236.
4.
Le concimaie e gli annessi pozzetti per i liquami debbono essere costruiti
con il fondo e le pareti resistenti ed impermeabili ed inoltre debbono
essere dotate di cunette di scolo fino ai pozzetti di raccolta. |
Informatizzazione a cura di: