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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO XVI - REQUISITI SPECIFICI DEGLI IMPIANTIArt.
95 1.
I locali destinati a contenere più di 40 persone debbono avere almeno due
uscite, distanziate e munite di porte aprentesi verso l'esterno. Per i
laboratori può essere imposta tale cautela anche se abbiano capacità
inferiore.
2. Quando una parte di un fabbricato sia adibita ad abitazione ed un'altra a magazzino od attività produttiva, le due parti debbono essere separate da strutture tagliafuoco e le aperture di comunicazione debbono essere munite di intelaiature e di serramenti resistenti al fuoco.
3.
Le autorimesse debbono rispondere alla normativa statale in materia, come
pure i locali destinati alla lavorazione, deposito e vendita di oli
minerali infiammabili.
4.
Le sale di proiezione cinematografiche, i teatri, sale da ballo e tutti
gli altri locali ed edifici di uso pubblico debbono possedere i requisiti
prescritti dalle leggi vigenti. |
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