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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO XVII - USO DI SUOLO, SPAZI E SERVIZI PUBBLICIArt.
99 1.
Coloro che per qualsiasi motivo, intendano occupare temporaneamente il
suolo, il sottosuolo e lo spazio pubblico devono rivolgere al Sindaco
apposita domanda corredata di tutti i disegni e documenti necessari per
chiarire le ragioni della richiesta, nonché per indicare la superficie
che si intende occupare, il tempo della occupazione e le opere che si
vogliono eseguire. Il
Sindaco, nel rilasciare la concessione, fissa le norme e le prescrizioni
da seguire nel corso dell'occupazione, nonché il periodo massimo di
durata della stessa.
2.
Al termine della concessione, il concessionario deve ripristinare l'area
oggetto della medesima.
3.
L'occupazione permanente del suolo, del sottosuolo e dello spazio pubblico
è concessa dal Sindaco purché sia compatibile con le condizioni delle
proprietà confinanti e con le esigenze della viabilità.
4.
L'autorizzazione è rinnovabile di sei mesi in sei mesi ed è subordinata
al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed al
versamento cauzionale per la rimessa in pristino, ove necessario, del
terrazzamento o della pavimentazione o della vegetazione, da effettuare
entro il termine fissato dall'autorizzazione stessa.
5.
Trascorsi sessanta giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico
manomesso, il deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte,
a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno.
6.
Il restauro del pavimento stradale, dei marciapiedi e di altri manufatti
alterati dal titolare della concessione o per causa di questi, viene
eseguito dal Comune sotto la direzione dell'ufficio tecnico a spese del
titolare stesso, qualora questi non provveda alla esecuzione delle opere
entro il termine stabilito all'uopo dall'amministrazione comunale.
7.
Può essere consentita anche la creazione di intercapedini e di aperture
al livello del suolo per areare ed illuminare gli scantinati mediante
griglie e luminali la cui manutenzione è a carico dei proprietari.
8.
Nell'atto di autorizzazione, il Sindaco stabilisce le prescrizioni da
seguire durante l'esecuzione dell'opera, sia in prosieguo di tempo.
9.
È vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o
aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare
condutture del sottosuolo, costruire e restaurare fogne e qualsiasi altro
lavoro nel suolo pubblico senza l'autorizzazione del Sindaco, in cui siano
specificatamente indicate le norme da osservare nella esecuzione dei
lavori. Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato alla
presentazione della domanda indicante i lavori che si intendono eseguire,
al pagamento della relativa tassa, al deposito di garanzie da effettuarsi
presso la tesoreria del Comune, sul quale il Comune avrà piena facoltà
di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli
interessati.
10.
Il Sindaco può, sentita la commissione edilizia, autorizzare
l'occupazione del suolo e del sottosuolo stradale, con impianti di servizi
pubblici di trasporto o con canalizzazione idriche, elettriche, ecc. oltre
che con chioschi, il cui progetto deve essere approvato a norma del
presente regolamento. Il concessionario in tale caso, oltre al pagamento
del contributo prescritto per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad
osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie
cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e purché non
sia in alcun modo intralciato e reso pericoloso il pubblico transito. |
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