TITOLO III
Capo III - ZONE
PRODUTTIVE ED AGRICOLE
17/1h
- VINCOLI DI INEDIFICABILITA'
1 -
Il rilascio
della concessione
edilizia per
gli
interventi di
cui alla
lettera a)
del paragrafo
"Costruzioni " Art. 17/1 è subordinato
alle istituzioni di un
vincolo a "non
aedificandi" sull'area
dell'azienda, anche
ricadente in comuni diversi ai sensi dell'art. 2
della L.R.
13/90 utilizzato a fini edificatori con esclusione
dell'area
iscritta a catasto
per l'edificio
rurale oggetto
della
concessione ed alla
presentazione di un
certificato della
conservatoria delle ipoteche o di una
dichiarazione notarile
attestante l'assenza, sull'area di proprietà, di
vincoli di
inedificabilità.
2 - Il comune
dovrà dotarsi di un
registro fondiario con
annessa planimetria sulla quale
riportare i dati catastali
dei terreni vincolati ai sensi del precedente
comma.
3 -
Il rilascio
delle concessioni
edilizie per
le
costruzioni di cui alle
lettere b) c) d) e) del
paragrafo
"Costruzioni" è subordinato alla
istituzione di un vincolo
di destinazione,
che preveda
per almeno
10 anni
il
mantenimento della
destinazione dell'immobile al
servizio
dell'attività agricola;
4 - I vincoli di cui al presente articolo sono
trascritti a
cura della
Amministrazione Comunale
e, a
spese del
concessionario, nei registri delle proprietà
immobiliari.
5 - E' consentito il mutamento di destinazione
d'uso:
a) nei
casi di
morte o
invalidità permanente
del
concessionario;
b) nei casi
di abbandono,
imposto da espropriazione
per
pubblica utilità
o da
altre cause
di forza
maggiore,
dell'attività agricola
da parte
di chi
ha sottoscritto
l'atto di impegno;
c) nei casi in cui il
concessionario versi nell'ipotesi
di
cui agli articoli 33 e seguenti della L.R. 28
ottobre 1977,
n. 42.
6 - Non comporta, in ogni caso, mutamento di
destinazione ed
obbligo
di richiedere
la concessione
onerosa, la
prosecuzione dell'utilizzazione degli
edifici da parte dei
familiari del
concessionario nell'ipotesi
di cui
alla
lettera a), e da parte del
concessionario e suoi familiari
nella ipotesi di
cui alle lettere b) -
c) del precedente
comma.
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