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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di MONTE ROBERTO Provincia di Ancona |
TITOLO II – PREVISIONI DEL PIANO Capo 4 - Zona agricola e per la tutela paesistico-ambientale Articolo 18/1 TUTELA DEGLI ELEMENTI STRUTTURANTI IL TERRITORIO AGRICOLO
Sono elementi strutturanti il territorio rurale: le strade poderali ed interpoderali, i corsi d'acqua, gli elementi diffusi del paesaggio agrario, le macchie ed i boschi residui, la vegetazione ripariale e le aree con potenzialità per il ripristino della vegetazione arborea naturale. Qualunque tipo di intervento che alteri i suddetti elementi deve essere autorizzato e devono essere osservate le prescrizioni di seguito indicate. I principali elementi appartenenti al patrimonio botanico-vegetazionale sono individuati nella tavola C4 Carta botanico-vegetazionale, tuttavia qualunque analogo elemento presente nel territorio comunale è soggetto alle medesime disposizioni. Gli interventi che prevedano la sostituzione, l’integrazione e la ricostruzione della vegetazione arborea ed arbustiva, devono altresì rispettare le disposizioni di cui all’art. 23 Interventi sul patrimonio botanico-vegetazionale. Strade poderali ed interpoderali Devono, di norma, essere conservati le dimensioni e gli andamenti originari dei percorsi stradali, ed adeguamenti e varianti sono consentiti se necessari per comprovati motivi di sicurezza della circolazione. Corsi d’acqua Devono essere conservati le ampiezze e gli andamenti degli alvei e non sono consentite opere di colmata. I corsi d’acqua sono altresì soggetti alle disposizioni di cui all’art. 22 Salvaguardia idrogeologica ed ecologica del territorio comunale. Elementi diffusi del paesaggio agrario Trattasi di alberature ed elementi arborei, isolati o a piccoli gruppi, e di siepi. Prioritaria tutela va data alle specie autoctone, che nel caso specifico sono soprattutto rappresentate da esemplari di querce. Riguardo ad esse, numerosi sono gli elementi adulti distribuiti nel paesaggio agrario, ma pochissimi sono gli individui giovani che potranno assicurare il loro rinnovamento nei decenni futuri. Per tale motivo la tutela va estesa anche alle giovani piante arboree di piccole dimensioni. Le alberate (oliveti, aceri od olmi maritati alla vite, ecc.), i filari e gli individui isolati (gelsi, olmi, ecc.) rivestono importanza essenzialmente dal punto di vista paesaggistico e ornamentale, caratterizzando il paesaggio rurale. Essi vanno intesi essenzialmente dal punto di vista storico-culturale, e come tali devono essere tutelati e salvaguardati dalla distruzione. Gli elementi arborei presenti lungo le strade e le siepi poste lungo le strade e nelle scarpate, vanno mantenuti, incrementati e sostituiti in caso di morie. Per gli elementi diffusi, fermo restando quanto disposto dalla L.R. n. 6/2005, è stabilito il divieto di distruzione e manomissione degli stessi, salvo l'ordinaria manutenzione, ed interventi che rispettino le seguenti prescrizioni. È vietato: - l’abbattimento o il danneggiamento delle specie arboree e arbustive autoctone; - l’introduzione di specie non autoctone e/o infestanti. È consentito: - l’abbattimento della vegetazione infestante (robinia, allianto, ecc.); - l’abbattimento delle essenze arboree e arbustive, solo in caso di inderogabili esigenze attinenti la realizzazione di opere pubbliche. L’autorizzazione all'abbattimento è rilasciata dagli organi chiamati all’approvazione dei progetti, previa verifica dell’impossibilità di soluzioni, tecnicamente valide, diverse da quelle comportanti l’abbattimento. Macchie e boschi residui Trattasi di aggruppamenti boschivi naturali e semi naturali, anche se di dimensioni ridotte, poste all'interno di campi coltivati e in aree distanti da più vasti complessi boschivi. Per le macchie ed i boschi residui di latifoglie, fermo restando quanto disposto dalla L.R. n. 6/2005, è stabilito il divieto di distruzione e manomissione degli stessi, salvo l'ordinaria manutenzione, ed interventi che rispettino le seguenti prescrizioni. È vietato: - la riduzione della copertura boschiva con opere di dissodamento; - l’introduzione di specie non autoctone e/o infestanti; - qualsiasi intervento, opera o attività che, in qualche misura, possano compromettere il mantenimento del bosco o alterarne la composizione floristica; - l’accensione di fuochi all'interno del bosco. È consentito: - intervenire al fine di facilitare l'espansione delle cenosi forestali originarie, nelle radure e in aree marginali adiacenti con processi di ricolonizzazione in atto. Tale ricostituzione può avvenire con la messa a dimora di specie arboree e arbustive autoctone, la cui scelta non deve discostarsi dai tipi vegetanti allo stato spontaneo. Vegetazione ripariale Trattasi di aree occupate dalla vegetazione ripariale e di quelle, ad esse prospicienti, nelle quali è in atto un processo di espansione della stessa. Per la vegetazione ripariale, fermo restando quanto disposto dalla L.R. n. 6/2005, è stabilito il divieto di distruzione e manomissione della stessa, salvo l'ordinaria manutenzione, ed interventi che rispettino le seguenti prescrizioni. È vietato: - la distruzione o danneggiamento delle specie vegetali arboree e arbustive autoctone; - l’introduzione di specie non autoctone e/o infestanti e, comunque, estranee al tipo di ambiente; - l’alterazione geomorfologica delle aree occupate dalla vegetazione ripariale; - la captazione di quantitativi di acqua che possano compromettere il mantenimento della vegetazione ripariale; - qualsiasi intervento, opera o attività che, in qualche misura, possano compromettere il mantenimento del tipo di vegetazione. È consentito: - intervenire al fine di integrazione o ricostruire la vegetazione ripariale nei tratti di maggiore depauperamento, o dove è stata completamente soppressa, tramite piantumazione di specie autoctone nel rispetto della successione naturale; - eliminare gradualmente le specie infestanti e ricostruire la vegetazione ripariale. Aree con potenzialità per il ripristino della vegetazione arborea naturale Trattasi di appezzamenti con vegetazione scarsa o nulla, non più utilizzati per le colture, in cui è in atto un processo di ricolonizzazione della vegetazione. In taluni casi si osserva la presenza di elementi diffusi come esemplari isolati o a gruppi di piccole querce, o di altri arbusti spontanei che suggeriscono già il tipo di vegetazione da adottare nel caso di interventi di integrazione o ricostruzione della vegetazione. Per le aree con potenzialità per il ripristino della vegetazione arborea naturale, sono ammessi interventi che rispettino le seguenti prescrizioni. È vietato: - l’utilizzazione di scarpate e aree incolte per depositi o discariche di materiale di qualunque tipo, nonché l’inquinamento con scarichi di qualunque natura; - l’utilizzo di conifere e di specie infestanti (robinia, ailanto, ecc.) nel caso di interventi di integrazione ed espansione della vegetazione; È consentito: - la posa a dimora di specie vegetali arbustive e arboree autoctone per l’integrazione e l'espansione della vegetazione; - realizzare interventi di rinverdimento, per le aree incolte, con piccole piante a portamento arbustivo, quale tamericio, pitosporo e oleandro. |
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