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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di MONTE ROBERTO Provincia di Ancona |
TITOLO II – PREVISIONI DEL PIANO Capo 4 - Zona agricola e per la tutela paesistico-ambientale Articolo 19 SOTTOZONE AGRICOLE PER LA TUTELA PAESISTICO – AMBIENTALE
Il Piano, in ragione delle diverse caratteristiche del territorio agricolo e al fine di tutelare e valorizzare i beni di carattere paesistico – ambientale presenti, individua le seguenti sottozone agricole: · Sottozone E1 – Aree di tutela integrale di abitati, edifici e manufatti; · Sottozone E2 – Aree di tutela orientata di abitati, edifici, manufatti e beni ambientali; · Sottozona E3 – Aree di tutela dei crinali; · Sottozona E4 – Aree di tutela del paesaggio agrario storico; · Sottozona E5 – Aree di tutela delle vallate e dei corsi d’acqua; · Sottozona E6 – Aree di tutela dei versanti; · Sottozona E7 – Aree di particolare interesse botanico-vegetazionale, boschi e macchie. Gli interventi di trasformazione ricadenti nelle suddette sottozone devono rispettare le disposizioni di cui all’art. 16 Zona agricola, art. 18 Sottozona E – Aree agricole normali e all’art. 18/1 Tutela degli elementi strutturanti il territorio agricolo, nonché quelle relative a ciascuna sottozona. Per gli interventi sugli edifici esistenti si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 17 Classificazione degli edifici e dei manufatti extraurbani. I progetti relativi a qualunque intervento di trasformazione, interessante le sottozone agricole per la tutela paesistico-ambientale, vanno corredati di elaborati atti ad una valutazione dei caratteri visuali riferiti all’unità di paesaggio, al bacino spaziale di percezione, alle caratteristiche planovolumetriche dell’intervento, ai materiali da costruzione, ai caratteri paesistico-ambientali-insediativi presenti. Nelle sottozone agricole per la tutela paesistico-ambientale sono sempre ammessi gli interventi di recupero ambientale, di cui all’art. 57 del Ppar, comprese le opere connesse inserite nei relativi progetti. In tutte le sottozone agricole per la tutela paesistico-ambientale, di cui al primo comma del presente articolo, è vietata: - l’apertura di nuove cave e l’ampliamento di quelle esistenti; - la realizzazione di depositi e stoccaggi di materiali non agricoli, di discariche per rifiuti solidi e fanghi. |
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