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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di MONTE ROBERTO Provincia di Ancona |
TITOLO II – PREVISIONI DEL PIANO Capo 4 - Zona agricola e per la tutela paesistico-ambientale Articolo 19/2 Sottozona E2 – AREE DI TUTELA ORIENTATA DI ABITATI, EDIFICI, MANUFATTI E BENI AMBIENTALI
La sottozona E2 è preposta alla tutela orientata degli abitati, edifici, manufatti e beni ambientali, al tal fine riconosce l’ammissibilità di trasformazioni con modalità di intervento compatibili con gli elementi paesistico-ambientali del contesto. Nella sottozona E2 valgono le disposizioni della sottozona E1, con le seguenti integrazioni: - sono ammessi gli interventi edilizi previsti dalla L.R. n. 13/1990, art.3, comma 1, lettera b) ampliamenti o ricostruzioni di abitazioni preesistenti, e lettera c) attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell’attività agricola, da realizzarsi nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti; - gli interventi edilizi di cui alla L.R. n. 13/1990, art.3, comma 1, lettera c), non possono, in ogni caso, superare i 200 mq di superficie utile lorda (Sul) e l’altezza massima (H max) di 4,50 m; - i suddetti interventi sono subordinati all’approvazione di un progetto preliminare che esamini e valuti le caratteristiche paesaggistiche del sito, quelle tipologiche e architettoniche di ciascun edificio e manufatto, esistente e di progetto, che devono essere compatibili con i modelli insediativi propri della zona agricola, sia per la configurazione planimetrica sia per caratteristiche tipologiche ed architettoniche. Al fine di salvaguardare le scarpate dei terrazzi alluvionali e la vegetazione in esse presente, il Piano perimetra, nelle tavole P2 Zonizzazione / Area extraurbana e P3 Zonizzazione / Pianello Vallesina, un ambito di tutela inedificabile in cui gli interventi sulla vegetazione esistente devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 18/1 Tutela degli elementi strutturanti il territorio agricoli e all’art. 23 Interventi sul patrimonio botanico-vegetazionale. |
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