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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO VI - RILASCIO DELLA CONCESSIONEArt.
36 1.
Oltre le ipotesi di sanatoria di cui all'articolo 34, commi 4 e 5, sono sanabili: a)
le opere eseguite in assenza di concessione o in totale difformità o con
variazioni essenziali, fino alla scadenza del termine di novanta giorni
fissato ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, della legge 2 febbraio
1985, n. 47; b)
le opere eseguite in parziale difformità dalla concessione, fino alla
scadenza del termine fissato ai sensi dell'articolo 12, primo comma, della
citata legge n. 47 del 1985; c)
le opere eseguite in assenza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 10
della citata legge n. 47 del 1985, fino alla scadenza del termine fissato
nella diffida di remissione in pristino e comunque fino alla irrogazione
delle sanzioni amministrative; d)
le opere eseguite, in sede di ristrutturazione edilizia, in assenza di
concessione o in totale difformità, fino alla scadenza del termine
fissato nella diffida di remissione in pristino, ai sensi dell'articolo 9,
primo comma, della citata legge n. 47 del 1985.
2.
La sanatoria è ammessa purché le opere eseguite, nei casi previsti dal
comma 1, siano conformi, sia al momento di realizzazione delle opere
stesse, sia al momento del rilascio della sanatoria, agli strumenti
urbanistici generali e attuativi approvati e risultino non in contrasto
con gli strumenti urbanistici adottati.
3.
Qualora entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di
sanatoria, il Sindaco non si sia pronunciato, l'istanza si intende
respinta.
4.
Per i pagamenti relativi alla sanatoria si osserva quanto disposto
dall'articolo 13, terzo, quarto e quinto comma della citata legge n. 47
del 1985. |
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