|
Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI - OPERE, ATTIVITA' ED INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE O AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIAArt.
4 1.
Sono soggette ad autorizzazione gratuita, ai sensi dell'articolo 7, comma
2, del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito (con modificazioni) nella
legge 25 marzo 1982, n. 94, purché conformi alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici vigenti, e non sottoposte ai vincoli previsti dalle
leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497 e dal D.L. 27 giugno
1985, n. 312, convertito (con modificazioni) nella legge 8 agosto 1985, n.
431: a)
le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di
edifici già esistenti, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2,
comma 1, lettera m); b)
le occupazioni di suolo mediante deposito di materiale o esposizione di
merci a cielo aperto; c)
le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardano le
coltivazioni di cave e torbiere. Le cave sono soggette alla disciplina
della L.R. 22 maggio 1980, n. 37.
2.
La realizzazione di parcheggi di cui all'articolo 9 della legge 22 marzo
1989, n. 122 è soggetta ad autorizzazione gratuita con le modalità
stabilite dallo stesso articolo.
3.
Sono soggetti ad autorizzazione gratuita, ai sensi dell'articolo 5, comma
2, della legge 29 maggio 1982, n. 308, gli interventi su edifici esistenti
riguardanti nuovi impianti, lavori, opere, installazioni, relativi alle
energie rinnovabili ed alla conservazione ed al risparmio dell'energia.
4.
Sono inoltre soggetti ad autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2, ottavo
comma, del D.L. 30 dicembre 1981, n. 801, convertito (con modificazioni)
nella legge 5 marzo 1982, n. 62, le opere ed interventi di natura edilizia
e urbanistica relativi allo smaltimento di liquami e fanghi nelle zone a
ciò destinate, con riduzione a sessanta giorni del termine stabilito
dall'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
5.
Sono altresì soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 48 della
legge 5 agosto 1978, n. 457 le opere edilizie previste dall'articolo 2
della legge 9 gennaio 1989, n. 13 qualora consistenti in rampe o ascensori
esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
6.
Per gli interventi di cui al precedente comma 1, l'istanza al Sindaco per
l'autorizzazione ad eseguire i lavori si intende accolta, qualora il
Sindaco non si pronunci nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
della medesima. In tal caso il richiedente può dar corso ai lavori, dando
comunicazione al Sindaco del loro inizio a mezzo lettera raccomandata.
7.
Sono infine soggetti ad autorizzazione gratuita i seguenti interventi: a)
perforazione di pozzi ed opere annesse per la estrazione idrica e
mineraria; b)
apposizione di tende aggettanti su spazio pubblico, collocazione di
insegne, bacheche, mostre, vetrine, tabelle o cartelli, cartelloni e altri
oggetti a scopo di pubblicità; c)
apertura o modificazione di accessi sulle fronti stradali o su aree
pubbliche, purché non comportino alterazioni sul corpo del fabbricato; d)
qualsiasi opera a carattere non permanente, ma occasionale o stagionale,
quali chioschi, cabine e simili, copertura di impianti sportivi,
ricreativi o di ristori; e)
modifica della destinazione d'uso nei limiti di cui all'articolo 6 della
L.R. 18 giugno 1986, n. 14. f)
distributori di carburanti con annessi accessori, purché non comportino
la realizzazione di manufatti diversi da quelli della distribuzione
carburanti, quali officine, depositi, punti vendita, bar ristoro e simili;
g)
muri di sostegno e rilevati in genere, non facenti parte di nuove opere
stradali; h) laghi artificiali ad uso irriguo, industriale, ecc.
8. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei provvedimenti abilitativi richiesti da norme statali, regionali o comunali. |
Informatizzazione a cura di: