Regolamento Edilizio Comunale

Comune di

ROSORA

Provincia di Ancona

   

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI - OPERE, ATTIVITA' ED INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE O AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIA

Art. 2
Opere e attività soggette a concessione edilizia

1. Sono soggette a concessione edilizia le seguenti opere realizzate da soggetti privati o pubblici:

a) nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni con ricostruzione totale o parziale di fabbricati;

b) interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino il recupero abitativo di edifici preesistenti;

c) interventi di ristrutturazione edilizia di cui al successivo articolo 11;

d) interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al successivo articolo 12;

e) modificazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della L.R. 18 giugno 1986, n. 14, delle destinazioni d'uso di fabbricati esistenti o di parte di essi mediante l'esecuzione di opere edilizie, quando implichino variazione in aumento degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97;

f) altre modificazioni delle destinazioni d'uso di fabbricati esistenti o di parte di essi mediante l'esecuzione di opere edilizie e per le quali il Comune non preveda il rilascio dell'autorizzazione a norma dell'articolo 6 della citata L.R. n. 14 del 1986;

g) opere di urbanizzazione primaria e secondaria, viabilità poderale o di bonifica, strade private;

h) esecuzione di opere di consolidamento e sostegno dei terreni;

i) realizzazione di manufatti all'interno delle zone cimiteriali;

l) serre fisse, intendendo per tali gli impianti stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato o eseguiti in opera, destinati esclusivamente a colture specializzate prodotte in condizioni climatiche artificiali;

m) costruzioni di garages ed autorimesse fuori terra;

n) manufatti necessari a realizzare stazioni di servizio per distribuzione di carburante, esclusi gli apparati necessari alla erogazione del solo carburante;

o) installazione fuori terra di serbatoi destinati al deposito di carburante e oli minerali, saldamente infissi al suolo;

p) altri interventi a carattere permanente di cui al precedente articolo 1, comma 3, esclusi quelli indicati nei successivi articoli 3, 4 e 5, nonché escluse le opere di competenza di amministrazioni dello Stato e le opere su aree demaniali di cui al successivo articolo 7.

 

2. Sono inoltre soggetti a concessione edilizia, qualora abbiano carattere permanente, i seguenti interventi: predisposizione di aree per campeggi, parcheggi e simili, piste e impianti di risalita per sport invernali e ogni altra realizzazione di opere sul territorio per uso sportivo e ricreativo.

INDICE DEL REGOLAMENTO

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