|
Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI - OPERE, ATTIVITA' ED INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE O AD AUTORIZZAZIONE EDILIZIAArt.
2 1.
Sono soggette a concessione edilizia le seguenti opere realizzate da
soggetti privati o pubblici: a)
nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni con
ricostruzione totale o parziale di fabbricati; b)
interventi di restauro e risanamento conservativo che non riguardino il
recupero abitativo di edifici preesistenti; c)
interventi di ristrutturazione edilizia di cui al successivo
articolo
11; d)
interventi di ristrutturazione urbanistica di cui al successivo articolo 12; e)
modificazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della L.R. 18
giugno 1986, n. 14, delle destinazioni d'uso di fabbricati esistenti o di
parte di essi mediante l'esecuzione di opere edilizie, quando implichino
variazione in aumento degli standards previsti dal D.M. 2 aprile 1968,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 1968, n. 97; f)
altre modificazioni delle destinazioni d'uso di fabbricati esistenti o di
parte di essi mediante l'esecuzione di opere edilizie e per le quali il
Comune non preveda il rilascio dell'autorizzazione a norma dell'articolo 6
della citata L.R. n. 14 del 1986; g)
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, viabilità poderale o di
bonifica, strade private; h)
esecuzione di opere di consolidamento e sostegno dei terreni; i)
realizzazione di manufatti all'interno delle zone cimiteriali; l)
serre fisse, intendendo per tali gli impianti stabilmente infissi al
suolo, di tipo prefabbricato o eseguiti in opera, destinati esclusivamente
a colture specializzate prodotte in condizioni climatiche artificiali; m)
costruzioni di garages ed autorimesse fuori terra; n)
manufatti necessari a realizzare stazioni di servizio per distribuzione di
carburante, esclusi gli apparati necessari alla erogazione del solo
carburante; o)
installazione fuori terra di serbatoi destinati al deposito di carburante
e oli minerali, saldamente infissi al suolo; p)
altri interventi a carattere permanente di cui al precedente
articolo 1,
comma 3, esclusi quelli indicati nei successivi articoli
3,
4 e
5, nonché escluse le opere di competenza di
amministrazioni dello Stato e le opere su aree demaniali di cui al
successivo articolo 7.
2.
Sono inoltre soggetti a concessione edilizia, qualora abbiano carattere
permanente, i seguenti interventi: predisposizione di aree per campeggi,
parcheggi e simili, piste e impianti di risalita per sport invernali e
ogni altra realizzazione di opere sul territorio per uso sportivo e
ricreativo. |
Informatizzazione a cura di: