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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO II - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTIArt.
8 1.
Sono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere
di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelli necessari ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti.
2.
Gli interventi di manutenzione ordinaria, tra l'altro, riguardano: a)
il rimaneggiamento del manto di copertura, il suo riordino e anche la
sostituzione integrale, purché con ugual materiale e senza modificare la
volumetria delle coperture; b)
la riparazione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi sia interni
sia esterni; c)
il rifacimento di intonaci, tinteggi, rivestimenti, pavimenti, infissi,
all'interno delle unità immobiliari anche con caratteristiche diverse dai
precedenti oppure all'esterno delle unità immobiliari con le stesse
caratteristiche dei precedenti; d)
la riparazione o sostituzione di canali di gronda, discendenti pluviali e
canne fumarie; e)
la riparazione o sostituzione di materiali ed elementi di isolamento e
impermeabilizzazione; f)
la riparazione delle sistemazioni esterne, come le recinzioni; g)
il restauro o il rifacimento di pozzi o cisterne all'interno delle
proprietà private; h)
la riparazione ed ammodernamento di impianti tecnici che non comportino la
costruzione o la destinazione di nuovi locali per i servizi igienici e
tecnologici; i)
ogni altra opera di riparazione o sostituzione di elementi danneggiati,
usurati o inadeguati alle esigenze del normale uso del fabbricato.
3.
Resta ferma, per gli interventi di manutenzione ordinaria qualificabili
come opere interne, l'applicazione delle disposizioni contenute nel
precedente articolo 5, comma 1,
lettera b) e comma 2.
4.
Resta altresì fermo, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 29
maggio 1982, n. 308, che l'installazione di impianti solari e di pompe di
calore destinati unicamente alla produzione di aria e acqua calda per
edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata
estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera e non è soggetta
ad autorizzazione specifica.
5.
Per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali sono considerate
opere di manutenzione ordinaria anche quelle intese ad assicurare la
funzionalità degli impianti ed il loro adeguamento tecnologico, così
come indicate nella Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 16
novembre 1977, n. 1918. |
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