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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO XV - REQUISITI GENERALI DEGLI EDIFICI
Art.
83 1.
I progetti riguardanti la costruzione di nuovi edifici pubblici o di
interesse pubblico e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
devono essere redatti in conformitą alle norme della vigente legislazione
relativa al superamento e alla eliminazione delle barriere
architettoniche.
2.
I progetti riguardanti la ristrutturazione edilizia o la ristrutturazione
urbanistica, di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 31 della legge 5
agosto 1978, n. 457, sono considerati come progetti di nuove costruzioni
ai fini di quanto previsto al comma 1.
3.
Gli interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento
conservativo, di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 31 della
legge n. 457 del 1978, sono soggetti alle norme della vigente legislazione
relativa al superamento e alla eliminazione delle barriere
architettoniche, quando riguardano edifici pubblici o di interesse
pubblico. Sono fatti salvi i casi in cui esiste l'impossibilitą che i
lavori previsti possano essere eseguiti ottenendo contemporaneamente
l'abbattimento anche parziale delle barriere architettoniche.
4.
Gli interventi, eseguiti su edifici esistenti ed aventi incidenza sulle
barriere architettoniche, dovranno essere finalizzati al massimo
abbattimento possibile delle stesse, in vista del raggiungimento degli
standards previsti dalla vigente legislazione in merito.
5.
I progetti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono contenere la
dimostrazione che gli interventi edilizi da essi previsti non
costituiscano ostacolo al futuro abbattimento delle barriere
architettoniche.
5-bis.
Le volumetrie necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche
limitatamente alla realizzazione degli ascensori sono computate in deroga
alle previsioni di cui alla lettera d) dell'articolo 13, per i soli edifici esistenti. [1] [1] Comma aggiunto dall'art. 4, Reg. 14 novembre 1990, n. 28. |
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