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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO II - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTIArt.
9 1.
Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le opere e le
modifiche necessarie al rinnovamento e sostituzione di parti anche
strutturali degli edifici, nonché alla realizzazione e integrazione dei
servizi igienico-sanitari e tecnologici.
2.
Le parti dell'edificio sottoposte a rinnovamento e sostituzione, ai sensi
del comma 1, debbono mantenere, ricostituite nei materiali, la loro
posizione e funzione all'interno del preesistente sistema strutturale e
distributivo.
3.
Per parti strutturali si intendono quegli elementi dell'edificio aventi
funzioni portanti, quali muri maestri, solai di piano e di copertura,
volte e scale. I relativi interventi di manutenzione straordinaria debbono
essere limitati esclusivamente alle opere necessarie ad assicurare la
stabilità di tali elementi, anche attraverso la sostituzione totale degli
stessi, mentre non possono comportare alcuna variazione della situazione
planimetrica preesistente.
4.
I servizi igienico sanitari e tecnologici, oltre che integrati con opere
che ne migliorino l'efficienza, possono essere anche realizzati ex novo al
fine di migliorare la funzionalità dell'uso originario dell'immobile o la
funzionalità stabilita dagli strumenti urbanistici.
5.
In ogni caso gli interventi di manutenzione straordinaria, da attuare nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo
edilizio, non debbono alterare i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non devono comportare modificazioni delle destinazioni
d'uso.
6.
Gli interventi di manutenzione straordinaria, tra l'altro, riguardano: a)
il consolidamento delle fondazioni, dei muri portanti, delle strutture del
tetto, dei solai, delle volte e delle scale; b)
il rifacimento delle strutture del tetto senza modifiche di forme e di
quote (d'imposta e di colmo); c)
la demolizione e ricostruzione di solai, volte e scale, anche con
materiali diversi, ma senza modifiche di quota; d)
la demolizione di volte e rifacimento in loro vece di solai senza
modifiche della quota di calpestio; e)
la demolizione e ricostruzione di parti delle fondazioni o dei muri
portanti, con o senza modifiche di materiali; f)
il consolidamento, demolizione e successiva ricostruzione di tramezzi, con
o senza modifiche di materiali; g)
l'inserimento ex-novo di intonaci, di rivestimenti interni, di pavimenti
interni; h)
l'apertura, chiusura o modificazione di porte esterne o finestre, solo se
ciò costituisce ripristino delle preesistenze; i)
il rifacimento del manto del tetto con materiale diverso; l)
il rifacimento o la realizzazione di pavimenti, intonaci, infissi,
rivestimenti e tinteggi esterni con caratteristiche diverse; m)
la sostituzione di infissi esterni con caratteristiche diverse o la messa
in opera di doppi infissi; n)
l'inserimento di vespai, di isolamenti termo-acustici e di altre
impermeabilizzazioni; o)
le modifiche o costruzioni delle sistemazioni esterne, come le recinzioni; p)
la sostituzione totale o la realizzazione di nuovi servizi
igienico-sanitari in mancanza o inefficienza di quelli esistenti.
7.
Resta ferma, per gli interventi di manutenzione straordinaria
qualificabili come opere interne, l'applicazione delle disposizioni
contenute nel precedente
articolo
5, comma 1, lettera b) e comma 2.
8.
Per quanto riguarda gli edifici industriali e artigianali, sono
considerati interventi di manutenzione straordinaria tutti quelli sulle
apparecchiature, servizi e impianti così come indicati nella Circolare
del Ministro dei Lavori Pubblici 16 novembre 1977, n. 1918, non elencati
tra quelli di manutenzione ordinaria, purché non compromettano le
caratteristiche ambientali e paesaggistiche, non diano luogo a effetti
negativi di natura igienica e non comportino aumento delle superfici
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