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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di MONTECAROTTO Provincia di Ancona |
TITOLO IIIDISCIPLINA DEL TERRITORIO ZONE E SOTTOZONEEsternamente ai centri abitati, nelle zone urbanistiche classificate E sono consentite nuove edificazioni nel rispetto di quanto prescritto negli articoli 40,41,42 delle N.T.A. del P.R.G. secondo le modalità consentite nel presente articolo: Abitazioni: il volume complessivo dovrà essere commisurato alle esigenze della famiglia, ed in ogni caso non superiore ai mc.1000 fuori terra. L’altezza massima consentita è di ml.7.50. La distanza minima dai confini ml.20. Gli ampliamenti e gli interventi delle abitazioni preesistenti dovranno essere conformi alle disposizioni della L.R. 13/90 Art.5. e degli articoli 45, 46 delle N.T.A. del P.R.G. Attrezzature ed infrastrutture per lo svolgimento dell’attività agricola: superficie coperta, opportunamente commisurata rispetto alle esigenze dell’impresa, ed in ogni caso non superiore ai mq. 200,00, salvo maggiori esigenze documentate nel piano zonale agricolo. Distanza dalle abitazioni ml.10. Altezza massima consentita ml.4.50 salvo particolari strutture che per esigenze tecniche di funzionamento abbisognano di altezze maggiori; nei terreni in declivio l’altezza massima consentita è di ml. 5,50. Volume massimo corrispondente a mc.0.03 calcolato sulla superficie fondiaria (IF= 0.03 mc/mq.). Vincolo della destinazione d’uso da trascriversi a firma del proprietario al rilascio del Permesso. Costruzioni per la lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Le nuove costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono ammesse a condizione che esse siano al servizio di imprese agricole, singole o associate, o di cooperative agricole locali, che siano proporzionate alle loro effettive necessità e che i prodotti agricoli ivi trasformati, conservati o commercializzati, provengano prevalentemente dalle stesse aziende agricole. Le costruzioni suddette devono essere in armonia con i piani zonali agricoli o, in mancanza, con gli indirizzi produttivi all'uopo formulati dalla Regione. Le costruzioni medesime, devono rispettare le seguenti prescrizioni: a) avere un volume non superiore all'indice di fabbricabilità fondiaria di 0,50 mc/mq; b) osservare le distanze minime dai confini di ml. 20 e dalle abitazioni ricadenti nel complesso aziendale di ml 10; c) rispettare l’altezza massima di ml. 5,50; nei terreni in declivio le costruzioni possono svilupparsi su un altezza massima di ml. 10,50, misurati a valle. Manufatti per allevamenti zootecnici industriali e lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami: gli interventi dovranno essere sottoposti a compatibilità ambientale ai sensi dell’art.63-bis e 63-ter delle N.T.A. del P.P.A.R., all’approvazione della Giunta Comunale in coerenza con il vigente piano zonale agricolo ed alla regolare depurazione dei rifiuti ai sensi della L.152/2006 e successive modifiche. Distanza minima dai confini ml. 40,00, dai centri abitati ml.500,00 ( 1000 ml. per gli allevamenti dei suini), dal più vicino edificio residenziale non rientrante nel complesso aziendale di ml. 200,00. Altezza massima consentita ml.4.50 ( misurata a valle ) su un solo piano salvo particolare esigenze tecniche documentate. Volume massimo consentito 0.5 mc/mq calcolato sulla superficie fondiaria (IF = 05mc/mq). I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica devono essere posti ad una distanza di ml.200 dalle abitazioni e dai confini. Sia i manufatti che i lagoni di accumulo dovranno essere protetti da una fascia di verde alberato: i manufatti deve essere schermati da una protezione di verde alberato con le essenze previste nell’elenco allegato per l’intero perimetro e comunque tali da poter separare visivamente l’edificio e da una area a verde di pertinenza pari a cinque volte la superficie coperta; i lagoni di accumulo devono prevedere una fascia di verde alberato con essenza comprese nell’elenco allegato nel perimetro dell’invaso ed una fascia di verde di pertinenza pari a cinque volte la superficie di accumulo, tali opere debbono essere realizzate ( messa a dimora, etc.) prima della fine lavori. Serre: sono considerate serre le costruzioni stabilmente infisse al suolo che, prefabbricate e non, sono destinate a colture specializzate. Esse si distinguono nel tipo a copertura stagionale e a copertura permanente. Le serre con copertura stagionale debbono rispettare le seguenti prescrizioni: Denuncia Inizio Attività, distanza minima dai confini 5,00 ml. dalle abitazioni esistenti sulle stesso fondo ml.5,00 e dalle altre abitazioni ml.10,00. Le serre con copertura permanente debbono rispettare le seguenti prescrizioni: Permesso di Costruire e impegno da parte del richiedente al mantenimento della destinazione d’uso, volume massimo consentito 0.5 mc/mq. di superficie fondiaria, distanza minima dai confini ml.5,00, distanza minima dalle abitazioni esistenti nello stesso fondo ml.5,00 e da tutte le altre abitazioni ml.10,00.
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