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Piano Regolatore Generale (IN ADEGUAMENTO AL P.P.A.R.) Norme Tecniche di Attuazione |
Comune di MONTE ROBERTO Provincia di Ancona |
TITOLO II – PREVISIONI DEL PIANO Capo 4 - Zona agricola e per la tutela paesistico-ambientale Articolo 19/5 Sottozona E5 – AREE DI TUTELA DELLE VALLATE ALLUVIONALI E DEI CORSI D’ACQUA
La sottozona E5 è preposta alla tutela dei corsi d’acqua e delle aree alluvionali, al tal fine è imposto il mantenimento dell’ambiente naturale esistente, in particolare, è vietato: - l’abbattimento o il danneggiamento della vegetazione esistente, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 18/1 Tutela degli elementi strutturanti il territorio agricolo, fatte le piantate di tipo produttivo industriale; - l’esecuzione di movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, l’ampiezza e l’andamento degli alvei; - il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade di qualunque categoria, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all’attività agricola; - l’allestimento di impianti di percorsi o di tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati; - l’apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica stradale e quella turistica di modeste dimensioni, ai sensi della C.M. n. 400/1979. - la realizzazione di nuovi edifici; - l’aratura, il dissodamento entro una fascia di 10,00 m contigua al corso d’acqua; - ogni forma coltivazione, lungo il Fiume Esino, entro una fascia di 60,00 m contigua al corso d’acqua, nella quale è ammesso solamente il rimboschimento, anche a carattere produttivo; - la realizzazione di opere di mobilità e gli impianti tecnologici fuori terra di rilevante trasformazione del territorio, fatte salve le opere attinenti al regime idraulico, le derivazioni e le captazioni d’acqua, il trattamento delle acque reflue nonché le opere necessarie all’attraversamento sia viarie che impiantistiche. All’interno della sottozona E5 è consentito: - l’esecuzione di lavori di pulizia fluviale (eliminazione di piante ed arbusti, di depositi fangosi e l’eventuale riprofilatura dell’alveo), nondimeno tali lavori possono essere eseguiti solo nei casi di documentata e grave ostruzione dell’alveo al deflusso delle acque e comunque senza alterare l’ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e/o botaniche protette o di evidente valore paesistico-ambientale; - la realizzazione di lagoni di accumulo per fini irrigui; - la realizzazione, per scopi ricreativi e qualora non siano utilizzabili quelli già esistenti (strade poderali, capezzagne, sentieri, ecc.), di percorsi pedonali, non bitumati e di ampiezza non superiore a 2,50 m, anche attrezzati con piazzole per la sosta e per le attività ginniche, di superficie non superiore a 25,00 mq, nel rispetto della vegetazione ripariale esistente. Negli edifici esistenti sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, modifiche interne, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Qualsiasi intervento ricadente nella sottozona E5 deve, comunque, rispettare le norme generali contenute nell’art. 22 Norme per la tutela idrogeologica ed ecologica del territorio e nell’art. 23 Interventi sul patrimonio botanico-vegetazionale. Disposizioni particolari Nell’area contraddistinta con la lettera a), individuata nella tavola P2 Zonizzazione / Area extraurbana, è ammessa la realizzazione di manufatti destinati a servizi di ristoro, uffici, servizi igienici, nel rispetto dei seguenti parametri: Superficie utile lorda (Sul) massima = 100,00 mq. Altezza massima (H max) = 3,50 m. Distanza dai confini (Dc) = 10,00 m. Distanza dal Fiume Esino = 50,00 m. Distanza dalle strade (Ds) = 10,00 m. I manufatti devono essere di tipologia semplice e realizzati con materiali leggeri (legno, metallo). |
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