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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO II - TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTIArt.
10 1.
Sono interventi di restauro e risanamento conservativo tutti quelli
finalizzati alla conservazione dell'organismo edilizio e al miglioramento
della funzionalità dello stesso in relazione a destinazioni d'uso con
esso compatibili, anche diverse da quelle precedenti.
2.
Tali interventi consistono in un insieme sistematico di opere che possono
coinvolgere tutte le componenti dell'organismo edilizio (formali,
strutturali, distributive, tecnologiche), sempre però nel rispetto degli
elementi tipologici, formali e strutturali dello stesso.
3.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, comprensivi di
quelli di cui al precedente
articolo
9 allorché siano aggregati in un "insieme
sistematico", riguardano, tra l'altro, le seguenti opere: a)
consolidamento, ripristino delle scale e rinnovo degli elementi
costitutivi dell'edificio (quali muri, volte, solai di piano e copertura,
balconi); vanno considerate come parte integrante dell'edificio anche
quelle aggiunte o modificazioni che - pur risultando conseguenti ad
alterazioni dell'impianto originario - sono ormai, per dignità di
materiali e correttezza di forme, completamente assimilate all'organismo
edilizio e costituiscono documento storico della sua evoluzione nel tempo; b)
ripristino di quelle parti alterate da superfetazioni o manomissioni
totalmente estranee, per tecnologia, forma e materiali, all'impianto
architettonico (quali costruzioni pensili, abbaini, tettoie, verande,
accessori per giardini e orti) e quindi da eliminare; c)
inserimento di elementi accessori e impianti richiesti dalle esigenze
dell'uso (quali nuovi servizi igienico-sanitari, locale caldaia,
ascensori) sempre nel rispetto degli elementi tipologici formali e
strutturali dell'organismo edilizio; d)
riordino delle aperture, anche con modificazioni dell'impianto
distributivo interno.
4.
Resta ferma, per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo
qualificabili come opere interne, l'applicazione delle disposizioni
contenute nell'articolo 5, comma 1,
lettera b) e comma 2.
5.
La modifica della destinazione d'uso è consentita, purché ammessa dalle
norme degli strumenti urbanistici e compatibile con il carattere
storico-artistico dell'edificio e la sua struttura e tipologia originaria.
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