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Regolamento Edilizio Comunale |
Comune di ROSORA Provincia di Ancona |
TITOLO IV - COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALEArt.
14 1.
La commissione edilizia è l'organo con funzioni consultive del Sindaco in
materia urbanistica ed edilizia.
2.
Essa dà parere al Sindaco: a)
sulle opere o attività soggette a concessione edilizia; b)
sulle opere o attività soggette ad autorizzazione nei casi previsti dall'articolo 3, comma 1,
lettera c) e dall'articolo 4, comma 1, lettere a), b), e c),
comma 7, lettere c), d), ed e); dall'articolo 9,
comma 7, lettera o); nonché sulle opere interne per le quali l'articolo 5, comma 1, lettera b), richieda comunque
l'autorizzazione; c)
in via preliminare su progetti anche di massima, relativi ad opere di
particolare importanza; d)
sull'interpretazione e sulle eventuali proposte di modifica delle norme
del regolamento edilizio, nonché sull'interpretazione degli strumenti
urbanistici e relative varianti; e)
sulla concessione di un termine di ultimazione delle opere superiore a tre
anni nei casi previsti dall'articolo 4, comma 4, della legge 28 gennaio
1977, n. 10; f)
sulle opere pubbliche; g)
sulle misure di salvaguardia in pendenza dall'approvazione di piani
regolatori generali e particolareggiati, ai sensi della legge 3 novembre
1952, n. 1902; h)
sull'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio della
concessione. Non è necessario il preventivo parere della commissione
edilizia, quando l'annullamento è adottato per soli motivi di legittimità; i)
sugli ordini di demolizione e sulle eventuali diffide a demolire.
3.
Il Sindaco ha facoltà di richiedere il parere della commissione edilizia
su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il
territorio comunale.
4.
La commissione edilizia, in particolare, esprime parere sulla legittimità
delle opere proposte, sul valore architettonico, sul decoro e
sull'ambientazione delle opere nel rispetto dell'espressione artistica, al
fine del miglioramento funzionale e formale dell'abitato, nonché sulla
rispondenza del patrimonio edilizio alle necessità di uso.
5.
La commissione edilizia, integrata ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 21
agosto 1984, n. 24, dà anche il parere per gli atti inerenti le funzioni
amministrative in materia delle bellezze naturali, delegate ai comuni.
6.
Il Sindaco può assumere determinazioni difformi dal parere espresso dalla
commissione edilizia, dandone congrua motivazione. |
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